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Approvato sgravio IRAP del 70% sui lavoratori stagionali

lentepubblica.it • 29 Gennaio 2016

compostaggioDeducibilità dalla base imponibile IRAP del 70% del costo dei lavoratori stagionali assunti per 120 giorni annui e per due anni consecutivi. Lo prevede l’articolo 1, comma 73 della legge 208/15 che amplia la portata della precedente misura introdotta dalla legge di Stabilità 2015 con la quale era stata introdotta, con decorrenza a partire dal periodo d’imposta 2015, la totale deducibilità dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro relativo ai lavoratori subordinati e a tempo indeterminato. Lo prevede una misura contenuta nella legge di stabilità per il 2016. La novità era particolarmente attesa dagli operatori del settore turistico.

 

Un intervento che aveva lasciato a bocca asciutta le imprese operanti nel settore turistico dato che, la norma del 2015, prevedeva la deducibilità dalla base imponibile ai fini IRAP delle spese per i soli lavoratori a tempo indeterminato. Creando ulteriori disparità tra imprenditori del settore turistico e non.  “Per come era concepito – spiegano i firmatari dell’emendamento – il pur meritorio intervento sull’Irap dello scorso anno, finiva sostanzialmente per non impattare sulle imprese turistiche che, essendo legate alla stagionalità, sono spesso costrette ad assumere invece solo a tempo determinato. Per questo motivo, ci siamo battuti affinché fosse superata una situazione palesemente incongruente e potenzialmente incostituzionale, a causa della diversità di applicazione delle imposte ad imprese operanti nel medesimo settore”.

 

Il comma 73 stabilisce ora che la deduzione del costo del lavoro ai fini Irap è ammessa nei limiti del 70% della differenza tra il costo complessivo per ogni lavoratore stagionale e le (eventuali) deduzioni spettanti in base ai commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4 quater dell’articolo 11 del Dlgs 446/97 per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nel periodo d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell’arco di due anni a partire dalla cessazione del precedente contratto. Dal punto di vista soggettivo, la minore Irap sarà dovuta dai soggetti indicati negli articoli da 5 a 9 del Dlgs 446/97 (imprese, banche, società finanziarie, assicurazioni, titolari di reddito di lavoro autonomo) che assumono lavoratori stagionali. Sull’operatività della misura non è prevista una specifica decorrenza e quindi la norma si applica dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2016 (anno 2016 per i soggetti solari).

 

Positivo il giudizio di FederTurismo che aveva più volte chiesto la misura. “L’estensione della disciplina anche ai lavoratori stagionali che rappresentano parte fondamentale e fisiologica di moltissime realta’ di impresa nel nostro settore era un provvedimento che attendevamo da tempo. Affrontare il tema del costo del lavoro, che nelle imprese turistiche arriva a rappresentare anche il 70% del totale è stato da sempre un aspetto prioritario per Federturismo, fondamentale per promuovere la competitività e l’occupazione in un settore produttivo strategico del nostro Paese come quello del turismo. Il nostro auspicio è che in prospettiva si possa arrivare alla piena deducibilità IRAP anche per i lavoratori stagionali, superando la soglia appena fissata al 70%”

 

Fonte: Pensioni Oggi (www.pensionioggi.it) - articolo di Federico Pica
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